Réflexions autour d’un tabou : l’infanticide
(traduzione della Coordinamenta / quarta puntata)
Ouvrage collectif paru en juillet 2009.
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C’era una volta una storia di leggi
Ci è sembrato importante rilevare come la società ha legiferato nel corso dei secoli sul ventre delle donne a seconda del contesto sociale, economico, politico, morale e religioso. E’ utile quindi raccontare lo sviluppo delle diverse regolamentazioni che riguardano la gravidanza. Sembrerebbe palese, ma ci sembra buono ricordarlo, che la legge è una fotografia dei rapporti di forza presenti nella società. Quindi quando si tratta di legiferare sulla procreazione, la costante è la dominazione patriarcale. A seconda delle epoche le legislazioni sono state un po’ più o un po’ meno repressive nei confronti delle donne sospettate d’infanticidio.
Definizione giuridica dell’infanticidio
Il primo testo di legge scritto su questo argomento nel moderno Stato francese è l’Editto del 1556 promulgato da Enrico II. Questo rende obbligatoria la dichiarazione di gravidanza e infligge la pena di morte alla madre in caso di decesso di un neonato non battezzato. Nel 1791 nel contesto rivoluzionario viene votato il codice penale. Questo sopprime qualsiasi riferimento alla morale religiosa e fa sparire la nozione di infanticidio.
Il crimine di infanticidio riappare nel 1810 nel codice napoleonico (articoli 300 e 302). La colpevole, allo stesso modo dell’assassino, dell’avvelenatore o del parricida, incorre nella condanna a morte. Per essere infanticidio il crimine deve essere commesso su un nuovo nato senza che sia specificata la differenza tra un neonato e un bambino. E’ nel 1835 che questo punto è precisato dalla Corte di Cassazione riguardo ad un arresto: c’è infanticidio quando il neonato non è stato dichiarato all’ufficio dello Stato civile, vale a dire entro tre giorni dalla nascita (articolo 55 del codice civile). Dopo questo lasso di tempo non si tratta più di <infanticidio> ma di <assassinio>. Un secolo e mezzo più tardi, il primo marzo del 1994, una modifica del codice penale abroga gli articoli relativi all’infanticidio. Questo atto è da allora in poi qualificato come <assassinio di un minore di meno di quindici anni>. Viene aggiunta una circostanza aggravante se l'<autore> è un ascendente diretto. La pena conseguente è l’ergastolo (dopo il 1994 nessuna donna è stata condannata a questa pena). L’infanticida perde la sua specificità e le donne accusate di questo delitto sono giudicate come chiunque altro, uomo o donna, accusato del crimine su un minore. Tuttavia persiste in questa legge, all’interno di un articolo relativo alle circostanze dell’atto delittuoso, l’espressione <madre infanticida>.
Morale, giustizia, giurie popolari.
In qualunque epoca, le giurie popolari delle corti d’assise saranno nella maggior parte dei casi restie a mandare le donne al patibolo. Per contrastare questa <clemenza>, nel corso dei secoli il legislatore si è adoperato per cambiare le pene previste per ottenere malgrado tutto la condanna. Così nel 1824 questi prevede, nel caso in cui non sussistano le circostanze attenuanti, non più la pena di morte ma quella dei lavori forzati a vita. Questa pena sembrava ancora troppo pesante ai giurati popolari che erano restii a pronunciarla. Nel 1832 il codice penale viene nuovamente modificato, non sono previsti più i lavori forzati a vita ma per una determinata durata. A partire dal 1863, il giudizio è spostato dalla corte d’assise ai tribunali correzionali se non ci sono prove che il neonato sia nato vivo. La donna allora non è più accusata di assassinio ma di <occultamento di bambino>. Sarà quindi giudicata unicamente dai magistrati e non più da una giuria popolare. Come addetti ai lavori questi devono solamente applicare la pena prevista che va fino a cinque anni di prigione. Se, fino al 1900, le donne sono raramente giudicate colpevoli, quindi il più delle volte assolte, è perché l’infanticidio non era all’epoca pensabile come crimine premeditato. Sono delle <circostanze fuori dall’ordinario> che spingono queste <donne vittime> a questo atto inimmaginabile. Per riconoscere questa circostanza particolare, la legge del 21 novembre 1901 impone che la distinzione sia fatta nelle questioni di assassinio di bambini tra i casi di <ladri> perseguiti per omicidio e assassinio e quelli perseguiti per <infanticidio>. L’infanticidio può comportare una pena ai lavori forzati, modulata a seconda che sia riconosciuta o no la premeditazione. Continua a leggere


















