“In una Campobasso blindata e militarizzata ieri, martedì 14 aprile 2026, si è concluso il processo di primo grado a carico di Ahmad Salem, il giovane profugo palestinese di 24 anni finito sotto accusa con imputazioni di terrorismo dopo aver chiesto protezione internazionale in Italia. Poco prima delle 15 è arrivata la sentenza: quattro anni di reclusione. Una pena persino superiore a quella richiesta dalla pubblica accusa, che aveva domandato tre anni e sei mesi. La giudice è una donna Federica Adele De Santi(ndr). La difesa, rappresentata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, aveva chiesto l’assoluzione piena…..Ed è esattamente per questo che la partita non riguarda solo la sorte processuale di Ahmad Salem. Riguarda tutti. Perché quando lo Stato si attribuisce il potere di trasformare immagini in armi, parole in terrorismo e identità in indizio, il confine che protegge la libertà di espressione e il dissenso politico è già stato violato.”
riportiamo da Osservatorio repressione https://www.osservatoriorepressione.info/ahmad-salem-condannato-a-4-anni-a-campobasso-va-in-scena-il-processo-alla-parola-e-alla-solidarieta/
https://www.osservatoriorepressione.info/ahmad-salem-condannato-perche-palestinese/

REATO DI PALESTINA!
Con il decreto sicurezza 2025 lo Stato punisce non i fatti, ma le parole, le immagini e l’identità politica di chi guarda alla Palestina dalla parte degli oppressi
La condanna a quattro anni inflitta ad Ahmad Salem non è soltanto una sentenza severa. È qualcosa di più preciso e più grave: è la dimostrazione di un salto politico e giuridico che in Italia si sta compiendo sotto i nostri occhi. Non siamo più semplicemente nel terreno dell’espansione del diritto penale. Siamo dentro un passaggio ulteriore, in cui il potere punitivo si emancipa progressivamente dal fatto materiale e comincia a colpire la parola, il contesto, il significato attribuito a un’immagine, fino a investire direttamente la persona che si ha di fronte. Per questo il caso di Ahmad Salem non può essere letto come una vicenda individuale. È un caso paradigmatico. E il suo significato più netto è questo: Ahmad è stato condannato perché palestinese.
Questa affermazione non ha nulla di enfatico. È la conclusione razionale che si ricava dai fatti. Ahmad Salem non è stato fermato con armi, non è stato sorpreso mentre preparava un attentato, non è stato accusato sulla base di un piano operativo, di contatti clandestini, di sopralluoghi, di disponibilità logistiche, di passaggi materiali riconducibili alla preparazione di un’azione violenta. È entrato in Questura per regolarizzare la propria posizione e chiedere protezione internazionale. Ne è uscito in manette. Da quel momento è iniziata una vicenda che ha portato un giovane palestinese cresciuto nel campo di Al-Baddawi, cioè in uno dei luoghi più emblematici dell’esilio forzato palestinese, in un carcere di alta sicurezza e infine a una condanna per terrorismo fondata essenzialmente sul contenuto del suo telefono e su alcune frasi pronunciate in un video.
Questo è il punto politico decisivo. Il contenuto del telefono di Ahmad non rimanda a un progetto di attacco sul territorio italiano. Rimanda alla Palestina. Rimanda a Gaza. Rimanda a immagini di combattimento, di devastazione, di resistenza, di distruzione. Rimanda, cioè, all’universo visivo e simbolico di un popolo sottoposto a occupazione, assedio e sterminio. Chiunque abbia seguito anche superficialmente questi mesi sa che quelle immagini hanno circolato ovunque: sui social, nei canali Telegram, nelle televisioni, nei siti di informazione, nei giornali. Eppure, quando quelle stesse immagini si trovano nel telefono di un giovane palestinese, cambiano statuto. Non vengono più lette come documenti di guerra, o come frammenti di realtà storica, o persino come materiali di propaganda militare prodotti dentro un conflitto. Diventano altro: diventano la prova della sua pericolosità. Non è l’immagine in sé a essere criminalizzata. È il soggetto che la possiede.
È qui che emerge il carattere etnico e politico della sentenza. La difesa lo ha detto con chiarezza: se un identico materiale fosse stato trovato sul telefono di un cittadino ucraino, difficilmente si sarebbe aperto un processo per terrorismo. E non perché nel caso ucraino la guerra sarebbe meno dura o meno violenta, ma perché esiste una gerarchia politica delle resistenze legittime e di quelle da demonizzare. Esistono popoli cui viene riconosciuto il diritto di combattere un invasore e popoli a cui quel diritto viene negato persino sul piano simbolico. I palestinesi stanno esattamente dentro questa seconda categoria. A loro non si riconosce il diritto alla storia, ma solo il dovere della passività. Se resistono, sono terroristi. Se raccontano la resistenza, sono propagandisti. Se conservano immagini della propria terra devastata, sono sospetti. Se parlano con rabbia del genocidio, sono estremisti.
La condanna di Ahmad Salem prende forma in questo quadro. E proprio per questo non basta dire che si tratta di una sentenza ingiusta. Bisogna dire di più: è una sentenza che traduce nel diritto una precisa gerarchia politica e razziale. Ahmad non viene giudicato solo per quello che ha fatto o non ha fatto, ma per il significato che il suo essere palestinese assume agli occhi di uno Stato e di un apparato giudiziario ormai completamente permeabili alla criminalizzazione della causa palestinese. Il palestinese, in questa costruzione, non è un soggetto che porta con sé un’esperienza storica di espulsione, colonialismo e guerra; è un portatore di pericolo. È questa la vera presunzione all’opera nel processo.
Qui entra in gioco il secondo nodo, decisivo almeno quanto il primo: il decreto sicurezza del 2025. Il cosiddetto “terrorismo della parola” non è una formula polemica inventata per fare agitazione. È la descrizione, severa ma precisa, di ciò che è accaduto sul piano normativo. Con l’introduzione dell’articolo 270-quinquies.3 il governo ha spinto ancora più avanti la già pesante anticipazione della soglia penale prevista dalla legislazione antiterrorismo. Se già il reato di autoaddestramento segnava uno slittamento verso la punizione di condotte collocate prima dell’azione, la nuova norma compie un passo ulteriore: punisce la detenzione di materiali ritenuti idonei all’apprendimento di tecniche o metodi per compiere atti violenti o di sabotaggio, anche contro Stati esteri. In teoria sembra una disposizione rivolta a prevenire fatti gravissimi. In pratica, spalanca uno spazio enorme all’arbitrio interpretativo.
Il tratto più inquietante della norma è proprio questo: non richiede più, in modo sostanziale, l’accertamento di una concreta proiezione materiale verso l’atto. Non chiede di dimostrare che quel materiale sia effettivamente inserito in un percorso operativo. Non impone la prova di un nesso univoco tra possesso e preparazione di un crimine. Consente invece di dedurre la pericolosità dal significato che l’autorità attribuisce al materiale stesso e, soprattutto, al soggetto che lo detiene. È un diritto penale che non colpisce più il fatto, ma il profilo d’autore. Non guarda più a ciò che una persona fa, ma a ciò che rappresenta. E quando il diritto penale assume questa forma, il passo verso il reato d’opinione è già compiuto. Continua a leggere→