La scala dei valori/”deminutio capitis”
Il Tribunale di Roma,attraverso il collegio giudicante con presidente Marcello Liotta e giudice estensore Paola Di Nicola, ha condannato una prostituta nigeriana che con sms “minatori” aveva richiesto ad un cliente i 100 euro pattuiti per una prestazione sessuale.
E’ stata condannata a 4 mesi di reclusione per il reato di violenza privata. E le è “andata bene”, dato che in un primo momento le era stato contestato il reato di estorsione che prevede dai 6 ai 20 anni.
I giudici, bontà loro, hanno scritto che ” tra le prestazioni contrarie al buon costume ai sensi dell’art.2035 codice civile non può essere ricompreso l’esercizio della prostituzione (…) trattandosi di attività ampiamente diffusa nella collettività oltre che consentita dall’ordinamento giuridico”. Anzi, scrivono i giudici,” se un profilo di contrarietà al buoncostume c’è (…) esso riguarda il cliente che approfitta della prestazione sessuale della prostituta”.
E allora?
I giudici continuano.. ” secondo l’orientamento consolidato” “il rifiuto del cliente” a pagare “è un atto consentito poichè “nessuna forma di tutela è prevista per ottenere detto compenso non essendo riconosciuto il diritto di pretenderne il pagamento”.
Lo stigma sulla prostituzione è fortissimo e questa viene trattata sempre dal punto di vista morale, checchè ne dicano i magistrati in questione, perchè a nessun giudice sarebbe venuta in mente una dichiarazione di questo tipo rispetto a nessun atto di compravenita, anche il più astruso, perchè la compravendita è ampiamente e chiaramente normata nei codici vigenti. E la prostituzione è chiaramente un atto di compravendita.
Ma le prostitute sono soggetti giuridici di serie B e questo viene ribadito sempre. E’ la “deminutio capitis”, è una situazione che le prostitute conoscono fin troppo bene sia nei negozi giuridici nel diritto civile,sia negli atti amministrativi nel diritto pubblico, sia nei reati nel diritto penale, qualunque sia la loro condizione, di imputate, di parte lesa o di testimoni.
Lo stigma, poi, viene fuori palese quando i giudici parlano del cliente che non dovrebbe approfittare della prestazione della prostituta. Cosa vuol dire? che mi è permesso mettere in vendita una merce, ma è “immorale” che qualcuno la compri? d’altra parte questa è la tendenza delle leggi abolizioniste, di stampo socialdemocratico e di impianto estremamente violento, come l’ultima legge francese, in cui i clienti sono perseguiti e multati e le prostitute si devono vittimizzare. Il bene e il giusto lo decreta lo Stato.
Poi, ci dicono, sempre i giudici, che non è previsto nei codici qualcosa che preveda il pagamento di questo tipo di prestazione. E’ la società neoliberista che ha le pretesa di codificare ogni aspetto della vita e che fa la guerra alle economie marginali e di sussistenza. Non sono previste zone franche nè per i parcheggiatori abusivi, nè per i bagarini, nè per i venditori ambulanti, nè per le baby sitter…tutto deve essere normato e codificato, tutto deve essere controllato.
Una nota, non tanto a margine, riguarda il concetto, nello specifico, di violenza privata per cui la ragazza è stata condannata ai 4 mesi di carcere per aver mandato sms “minatori” per farsi saldare il debito. Ci chiediamo con stupore a quanti mesi di carcere, se non anni perchè l’estorsione è evidente per gli interessi stratosferici e da strozzinaggio, dovrebbero essere condannate Equitalia e le Società di recupero crediti per le modalità violente, persecutorie, reiteratamente ossessive con cui vessano le persone che a qualche titolo sono debitrici di qualcosa. E la ragazza si è ricordata, come fanno di norma Equitalia,annessi connessi e collaterali, di caricare gli interessi sul debito? sicuramente no.